Da oggi č in vigore quanto stabilito dall'articolo 9 della legge 28/2000 (Disposizioni per la paritā di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), cosiddetta “Par condicio”. Tale norma prevede che fino alla chiusura delle operazioni di voto č fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attivitā di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e solo se indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni.
Disposizioni relative all'informazione istituzionale in periodo elettorale (Legge 28/2000), "Par condicio"
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Data:
03 Ottobre 24
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