Esercizio del voto a domicilio per elettori affetti da infermità che rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione
Il Sindaco Visto l’art. 1 del D.L. 3/01/2006, n.1, convertito con modificazioni dalla L. 27/01/2006, n.22 e ulteriormente modificato dalla L. 7/5/2009, n.46 rende noto che gli elettori affetti da rarissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile anche con l'ausilio del trasporto pubblico per disabili organizzato dal Comune e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nella predetta dimora. Per avvalersi del diritto di voto a domicilio, gli elettori devono far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali, tra il quarantesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data di votazione (martedì 3 maggio - lunedì 23 maggio p.v.), una dichiarazione in carta libera attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l'indirizzo completo ed allegando copia della tessera elettorale. Alla dichiarazione deve essere inoltre allegato un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall'A.S.L., in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti, in capo all'elettore, la sussistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 46/2009, con prognosi di almeno 60 giorni decorrenti dalla data del certificato ovvero la condizione di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio. Nel caso sia necessario, l'elettore può essere assistito nel voto da un accompagnatore.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al servizio elettorale del Comune: