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Curricula e Casellari giudiziali previsti dalla Legge 9 Gennaio 2019 n. 3

 
L’articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3 ha stabilito – in occasione dello svolgimento delle elezioni politiche, europee, regionali ed amministrative – l’obbligo, per i partiti e movimenti politici che si presentino alle elezioni, di pubblicare sul proprio sito internet, ovvero, per le liste, nel sito internet del partito o movimento politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione elettorale, PER CIASCUN CANDIDATO:
  • il curriculum vitae
  • il certificato rilasciato dal casellario giudiziale (art. 24 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313).

L’obbligo di pubblicazione per i partiti politici deve essere adempiuto entro il 14º giorno antecedente la data dell’elezione (19.09.2021).

Il certificato del casellario giudiziale può essere richiesto:
  • dal diretto interessato
  • dai rappresentanti legali dei partiti e movimenti politici nonché delle liste, oppure da persone da loro delegate; in tali casi, ciascun candidato deve esprimere il proprio consenso e conferire l’incarico di richiedere il certificato giudiziale ai predetti rappresentanti legali (o loro delegati) con un atto firmato (per il quale non è necessaria l’autentica di firma).

Tale delega per la richiesta del certificato del casellario giudiziale può essere rilasciata DA CIASCUN CANDIDATO IN UN COMUNE SOPRA 15.000 ABITANTI all’interno della dichiarazione di accettazione della candidatura.

Il certificato del casellario giudiziale riferito a ciascun candidato a consigliere e a sindaco può essere richiesto anche mediante posta elettronica certificata. Entro cinque giorni dalla richiesta, il Tribunale deve rendere disponibili ai richiedenti i certificati del casellario giudiziale relativi a ciascuno dei candidati.

Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni, per le quali sono già stati convocati i comizi, ed essi dichiarino contestualmente, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 15, primo periodo, della medesima legge 9 gennaio 2019, n. 3, il comune (con popolazione superiore a 15.000 abitanti) entro il settimo giorno antecedente la data dell’elezione (26/09/2021), deve pubblicare, i medesimi documenti (curriculum vitae e certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato) già pubblicati, in precedenza, nel sito internet del partito, movimento politico o lista.

Al fine di consentirne la pubblicazione anche sul sito del comune, il partito/movimento/lista è tenuto a comunicare tali documenti con la necessaria tempestività al comune stesso.

Fac-simile comunicazione

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