L’obbligo di pubblicazione per i partiti politici deve essere adempiuto entro il 14º giorno antecedente la data dell’elezione (19.09.2021).
Tale delega per la richiesta del certificato del casellario giudiziale può essere rilasciata DA CIASCUN CANDIDATO IN UN COMUNE SOPRA 15.000 ABITANTI all’interno della dichiarazione di accettazione della candidatura.
Il certificato del casellario giudiziale riferito a ciascun candidato a consigliere e a sindaco può essere richiesto anche mediante posta elettronica certificata. Entro cinque giorni dalla richiesta, il Tribunale deve rendere disponibili ai richiedenti i certificati del casellario giudiziale relativi a ciascuno dei candidati.
Nel caso in cui il certificato del casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni, per le quali sono già stati convocati i comizi, ed essi dichiarino contestualmente, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445/2000, che la richiesta di tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 15, primo periodo, della medesima legge 9 gennaio 2019, n. 3, il comune (con popolazione superiore a 15.000 abitanti) entro il settimo giorno antecedente la data dell’elezione (26/09/2021), deve pubblicare, i medesimi documenti (curriculum vitae e certificato del casellario giudiziale di ciascun candidato) già pubblicati, in precedenza, nel sito internet del partito, movimento politico o lista.
Al fine di consentirne la pubblicazione anche sul sito del comune, il partito/movimento/lista è tenuto a comunicare tali documenti con la necessaria tempestività al comune stesso.