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Richiesta e rilascio dei certificati elettorali

Nel procedimento elettorale relativo alla presentazione delle candidature è necessario che OGNI LISTA DI CANDIDATI SIA CORREDATA DEI CERTIFICATI COMPROVANTI, NEI SOTTOSCRITTORI, IL POSSESSO DEL REQUISITO DI ELETTORI.
Tali certificati possono essere richiesti e acquisiti o ricevuti su carta o in formato digitale.

I certificati elettorali potranno essere anche collettivi e dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di 24 (ventiquattro) ore dalla richiesta.

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali, necessari per le sottoscrizioni a sostegno di liste di candidati per le elezioni comunali, possono essere richiesti anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato – (l’articolo 38-bis, comma 3, del decreto-legge n. 77/ 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/2021)

La richiesta digitale può essere presentata: 
  • dal segretario o dal presidente o dal rappresentante legale del partito o movimento politico; 
  • o da loro delegati.

La suddetta richiesta dei certificati elettorali in formato digitale, se effettuata da un delegato, deve contenere anche la delega, firmata digitalmente, del segretario o del presidente o del rappresentante legale del partito o movimento politico. In ogni caso, la richiesta deve essere accompagnata da una copia del documento di identità del richiedente.

Se la richiesta dei certificati viene presentata attraverso la PEC (comune.cittadicastello@postacert.umbria.it) o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, l’ufficio elettorale del comune deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti nel termine improrogabile di 24 (ventiquattro) ore dalla domanda. 

I certificati elettorali rilasciati dal comune tramite PEC
  • costituiscono, ad ogni effetto di legge, copie conformi all’originale; 
  • possono essere utilizzati per la presentazione delle liste dei candidati nel formato in cui sono stati trasmessi dall’amministrazione comunale.
La conformità all’originale delle copie analogiche dei certificati elettorali ricevuti in forma digitale viene attestata: 
  • dal soggetto che ne ha fatto richiesta oppure da un suo delegato; 
  • con dichiarazione autografa autenticata, resa in calce alla medesima copia analogica dei certificati.

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni i soggetti previsti dall’articolo 14 della legge n. 53/1990.
 

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