In vista delle prossime elezioni amministrative, si ritiene utile ricordare le disposizioni vigenti in materia di spese elettorali.
La legge 25 marzo 1993, n. 81 all’art. 30 prevede la pubblicità delle spese preventive della campagna elettorale.
Anche l’art. 22 dello Statuto del Comune di Città di Castello prevede la dichiarazione preventiva delle spese da parte di ciascun candidato alla carica di Sindaco e di ciascuna lista.
A mero titolo esemplificativo si allega anche un modello di preventivo per la spesa con l’avvertenza che lo stesso non ha in alcun modo carattere vincolante.
La legge 6 luglio 2012, n. 96 all’art. 13 inoltre si occupa dell’introduzione di limiti di spesa per candidati e liste presenti alle elezioni comunali per quanto riguarda i comuni sopra i 15.000 abitanti. Questa legge prevede anche l’applicazione, in tutti i comuni sopra i 15.000 abitanti, di alcune norme della legge 515/1993.
In particolare:
- Le spese elettorali, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo, sono computate, ai fini del limite di spesa per i candidati sindaco e consigliere comunale, solo al committente che le ha effettivamente sostenute, purché sia un candidato o il partito di appartenenza, e devono essere quantificate nella dichiarazione da presentare al presidente del consiglio comunale;
- È obbligatorio indicare un mandatario elettorale per la raccolta di fondi per il finanziamento della campagna, che deve utilizzare un unico conto corrente bancario e eventualmente un conto corrente postale con le indicazioni previste dalla legge. Il mandatario non è necessario per i candidati che spendono meno di 2.500€ avvalendosi solo di denaro proprio (che comunque devono presentare la dichiarazione al presidente del consiglio comunale);
- Entro tre mesi dalla data delle elezioni dev’essere presentata una dichiarazione concernente le spese per la campagna elettorale o l’attestazione di essersi avvalsi solo di materiali e mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito, movimento o lista di appartenenza. La dichiarazione va presentata al presidente del consiglio comunale e al Collegio regionale di garanzia elettorale, con il rendiconto dei contributi ricevuti e delle spese sostenute. Si ricorda che tale obbligo vige anche per i candidati non eletti per i quali la documentazione deve essere inoltrata al solo Collegio Regionale di Garanzia Elettorale;
- I partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati devono presentare al presidente del consiglio comunale e (comuni sopra i 30.000 abitanti) alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, entro 45 giorni dall’insediamento del Consiglio Comunale, il consuntivo relativo alle spese per la campagna e alle fonti di finanziamento. Tale consuntivo va depositato anche presso l’Ufficio elettorale centrale.
Per ogni dettaglio sui contenuti delle rendicontazione si fa rinvio alle istruzioni fornite dal Collegio di garanzia presso la Corte d’Appello di Perugia, pubblicate alla pagina http://www.giustizia.umbria.it/giustiziapg/it/electoralofficeuffgar.page
La dichiarazione di avere effettuato le spese, ovvero quella negativa di non avere effettuato spese, da presentare al Collegio di garanzia presso la Corte d’Appello di Perugia, devono essere corredate da una fotocopia di un documento di riconoscimento del candidato.
MODELLI DI RENDICONTAZIONE da presentare al Presidente del Consiglio Comunale
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell’articolo 14 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’articolo 2, commi 1 e 2 della Legge n. 441/1982, tutti gli eletti, entro i tre mesi successivi alla data di entrata in carica, sono tenuti a depositare, presso l’ufficio di segreteria del comune, una dichiarazione, datata e firmata, concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l’attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. A tale dichiarazione devono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui all’art. 4, comma 3, della Legge 18 novembre 1981, n. 659 relative agli eventuali contributi ricevuti. Tali dati sono pubblicati nella sezione trasparenza del sito web del comune e vi restano sino a tre anni dopo la cessazione dalla carica.