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Notizie dal Comune

COMUNICATO IN MERITO ALLE MODIFICHE APPORTATE AD ALCUNE ALIQUOTE "TASI" DAL CONSIGLIO COMUNALE DEL 29 SETTEMBRE 2014
Documento
06.10.2014 -

Le modifiche che sono state apportate alle aliquote Tasi con la deliberazione n°66 dello scorso 29 settembre – in corso di pubblicazione all’albo pretorio del Comune – consistono essenzialmente nella eliminazione dell’aliquota dello 0,08%, prevista con la precedente deliberazione n°20 dello scorso 28 aprile, per le seguenti tipologie:
1- Abitazioni principali “di lusso” (cioè quelle appartenenti alle Categorie Catastali A1, A8, A9 ), nonché fattispecie assimilate, e relative pertinenze .
2- Unità immobiliari appartenenti alla Categoria Catastale D5 (immobili delle Banche ed Assicurazioni)
3- Aree Edificabili

Per queste tipologie, che nel comune di Città di Castello già pagano l’Imu con l’aliquota massima, l’aliquota Tasi è stata azzerata, accogliendo i contenuti di una circolare interpretativa del Ministero Economia e Finanze (Circolare n°2/DF del 29 luglio 2014) diffusa nel mese di agosto.
L’ulteriore modifica apportata alla lett.g) del quadro delle aliquote come sotto riportato (consistente nella eliminazione da questa fattispecie delle u.i. di Cat.A1, A8 e A9 ), è correlata invece al fatto che le tipologie di u.i. elencate sotto tale lettera g) – in base alle indicazioni contenute in alcune risposte pubblicate dal MEF - sarebbero da considerarsi assimilate ad abitazione principale. Pertanto quelle, fra di esse, appartenenti alle Cat. A1, A8 ed A9 sono assoggettate ad IMU con la stessa aliquota massima (6 per mille) prevista per le abitazioni principali della stessa categoria, ma non anche a Tasi.
La citata deliberazione n°66 del 29 settembre prevede anche che:
- “i contribuenti che hanno versato la prima rata Tasi 2014 in misura superiore al dovuto sulla base delle aliquote precedentemente deliberate potranno detrarre gli importi pagati in eccesso dall’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta a saldo o, altrimenti, chiederne il rimborso in caso di pagamento effettuato in unica soluzione (per espressa previsione regolamentare su specifica richiesta sarà anche possibile detrarre l’eccessivo versamento dal saldo eventualmente dovuto a titolo di Imu 2014)”;

Sono confermate tutte le altre aliquote nonché le detrazioni per l’applicazione della Tasi anno 2014 precedentemente approvate con la deliberazione n°20/2014 citata e già pubblicata sul sito ministeriale in data 14.05.2014.

Pertanto, ai fini del saldo Tasi 2014, da versare entro il 16 dicembre prossimo le aliquote vigenti sono quelle pubblicate nella tabella in allegato (pdf)

 


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