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Notizie dal Comune

Comunicazione istituzionale: in vigore le disposizioni relative all'informazione istituzionale in periodo elettorale (art. 9 legge 28/2000).
Elezioni
02.04.2025 -

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale numero 75, del 31 marzo 2025, dei DPR di indizione dei cinque referendum popolari abrogativi per cui si voterà nei giorni di domenica 8 giugno e lunedì 9 giugno 2025, entra in vigore la legge 28/2000, cosiddetta “Par condicio”, che vieta alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale. Nello specifico, la comunicazione istituzionale in periodo elettorale è disciplinata dall’art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”). Tale norma prevede che “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni” (comma 1)”. Le attività di comunicazione nel periodo elettorale sono consentite solo se presentano i caratteri della impersonalità e della indispensabilità per l’efficace svolgimento delle funzioni. Per quanto riguarda il requisito della impersonalità, le comunicazioni devono essere percepite come provenienti dall’attività istituzionale dell’amministrazione, senza l’indicazione di soggetti. L’indispensabilità delle comunicazioni è connessa all’efficace assolvimento delle funzioni e richiama il concetto di indifferibilità. Sono consentite le comunicazioni la cui omissione o dilazione comprometta l’efficace svolgimento delle funzioni. La valutazione della legittimità dell’attività di comunicazione nel periodo elettorale è svolta dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 


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