VADEMECUM DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
L’art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 ha introdotto la Definizione agevolata ("Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Per quanto riguarda i debiti relativi ai carichi riguardanti le sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
La Definizione agevolata ("Rottamazione-quater”) riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella Definizione agevolata solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, provvede a:
Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata ("Rottamazione-quater”):
È prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata:
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Domanda di adesione
La Legge n. 197/2022 prevede che la domanda di adesione alla Definizione agevolata venga presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2023, seguendo le modalità indicate nell’apposita sezione del sito istituzionale di Agenzia Entrate Riscossione (Ader) disponibili accedendo al link:
Mediante il proprio SPID o in alternativa Carta Nazionale dei Servizi, Carta di Identità elettronica con relativi codici Pin.
Ulteriori informazioni
Sul sito di Agenzia Entrate Riscossione (www.agenziaentrateriscossione.gov.it) potrà essere reperita ogni ulteriore informazione sulle modalità di adesione alla procedura di definizione agevolata.