Registrati ai servizi APP IO e ricevi tutti gli aggiornamenti dall'ente
APP IO
Home Page » Documentazione » Notizie dal Comune » lettura Notizie e Comunicati

Notizie dal Comune

VADEMECUM DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE
vademecum cartelle
06.02.2023 -

VADEMECUM DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE

L’art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 ha introdotto la Definizione agevolata ("Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

La misura prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Per quanto riguarda i debiti relativi ai carichi riguardanti le sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché le altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che  non sono da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi, compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.

La Definizione agevolata ("Rottamazione-quater”) riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta dalla misura agevolativa per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.

I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella Definizione agevolata solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, provvede a:

  • adottare uno specifico provvedimento;
  • trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
  • pubblicarlo sul proprio sito internet.

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata ("Rottamazione-quater”): 

  • i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
  • i carichi relativi a:
    • somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
    • crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei onti;
    • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
    • “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e l’Imposta sul Valore Aggiunto riscossa all’importazione.
  • le somme affidate dagli enti della fiscalità locale e/o territoriale per la riscossione a mezzo avvisi di pagamento (GIA);
  • i carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato che non provvedono, entro il 31 gennaio 2023, ad adottare uno specifico provvedimento volto a ricomprendere gli stessi carichi nell'ambito applicativo della misura agevolativa.

È prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Domanda di adesione

La Legge n. 197/2022 prevede che la domanda di adesione alla Definizione agevolata venga presentata esclusivamente in via telematica entro il 30 aprile 2023, seguendo le modalità indicate nell’apposita sezione del sito istituzionale di Agenzia Entrate Riscossione (Ader) disponibili accedendo al link: 

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/

Mediante il proprio SPID o in alternativa Carta Nazionale dei Servizi, Carta di Identità elettronica con relativi codici Pin.

Ulteriori informazioni

Sul sito di Agenzia Entrate Riscossione (www.agenziaentrateriscossione.gov.it) potrà essere reperita ogni ulteriore informazione sulle modalità di adesione alla procedura di definizione agevolata.

 


Condividi