Emergenza Coronavirus. Buoni spesa: pubblicato il modulo di autocertificazione e le informazioni a favore di persone e famiglie in condizione di disagio economico e sociale. L’intervento non rappresenta in alcuna forma un ammortizzatore sociale ma cerca di sopperire alla mancanza di beni di prima necessità laddove si manifesti per aiutare persone e famiglie in condizione di assoluto o momentaneo disagio socio-economico, impossibilitati a soddisfare le primarie esigenze di vita, anche a seguito delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria in corso”. L’ammontare dei buoni spesa a seconda della composizione del nucleo familiare può variare da 150,00 euro a 500,00 con un incremento massimo di 50 euro, su valutazione dei Servizi sociali, qualora ci siano minori o situazioni di disabilità. Saranno utilizzabili unicamente per l’acquisto di generi di prima necessità, alimentari, per l’igiene personale o della casa, e spendibili presso gli esercizi commerciali, aderenti all’avviso pubblicato nel sito istituzionale, che potranno praticare ulteriori sconti. Le condizioni essenziali sono, oltre allo stato di necessità, non percepire attualmente redditi da lavoro oppure di percepirli in misura notevolmente ridotta a causa dell’emergenza sanitaria in corso; non avere giacenza bancaria/postale alla data del 29.03.2020 superiore a 10.000 euro. Avranno priorità ad accedere al beneficio i nuclei familiari più esposti e quelli che si trovano in uno stato di bisogno accertato dai servizi sociali comunali, privi di reddito a causa dell’emergenza, in attesa di cassaintegrazione, monoreddito.
L’istanza può essere presentata una sola volta per nucleo familiare e dovrà pervenire entro il 16 Aprile 2020 compilando l’autocertificazione on line. Per coloro che non hanno a disposizione computer, tablet o smartphone, e in caso di impossibilità di collegamento on-line la domanda può essere compilata telefonicamente attraverso chiamata registrata al numero unico 075/9002686, solo ed esclusivamente per coloro che siano impossibilitati a compilare l’autocertificazione digitalmente.
Qualora alla data di scadenza residuassero risorse economiche saranno riaperti i termini.
I Servizi comunali deputati provvederanno ad effettuare i controlli successivi in ordine alla veridicità delle attestazioni. Le modalità di consegna dei voucher saranno comunicate a ogni singolo richiedente via sms o telefonicamente a seguito dell’avvenuta ammissione al beneficio.
Per Info: Tel. 075/9002686
04/04/2020 Modifica Avviso - Modalità di presentazione dell'autocertificazione
Leggi il testo integrale dell'Avviso
Modulo presentazione autocertificazione Buoni spesa Città di Castello (DOMANDA)
BUONI SPESA: AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ESERCENTI
Consulta e scarica modulo per manifestazione di interesse
NEWS 14 APRILE 2020. RIEPOLOGO MISURE RELATIVE AD ATTIVITà COMMERCIALI
9 APRILE 2020
CHIUSURA DEI SUPERMERCATI DOMENICA E LUNEDI'. ESTENSIONE DELL'USO DI PROTEZIONE A NASO E BOCCA
7 APRILE 2020 : PROTEZIONE NASO E BOCCA IN TUTTI I LUOGHI PUBBLICI E APERTI AL PUBBLICO
Guida per l’accesso alla Cassa integrazione in Deroga ai sensi dell’art. 22 del DL 18/2020 in Umbria in attuazione dell’Accordo Quadro con le parti sociali di cui alla DGR del 25.03.2020 n. 212
Chi può richiedere la CIGD Possono accedere alla Cassa integrazione in Deroga (CIGD) per le unità locali/operative site in Umbria i cui lavoratori subordinati sono stati sospesi in tutto o in parte a causa degli effetti economici negativi conseguenti il fenomeno epidemiologico COVID19 e le misure di contenimento previste: I datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti e con esclusione dei datori di lavoro domestici, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro (di cui al D.lgs 148/2015 e smi così come integrati dagli artt. 19, 20 e 21 del DL18/2020). Sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 19, 20 e 21 del DL 18/2020 a meno che non abbiano accesso agli stessi in ragione delle specifiche normative che ne disciplinano l’operatività ovvero in ragione dell’esaurimento delle specifiche dotazioni finanziaria. La Circolare INPS n. 47 del 28.03.2020 prevede che non rileva se l’azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo in quanto gli oneri finanziari relativi alla prestazione con causale “emergenza COVID-19” sono a carico del bilancio dello Stato. Ne consegue che solo in caso di esaurimento delle risorse destinate alle richieste ai fondi con causale “emergenza COVID-19” i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei fondi di solidarietà avrebbero accesso alla CIGD. La stessa circolare ha anche chiarito che i datori di lavoro interessati da fondi di solidarietà non ancora operativi qualora occupino più di 5 dipendenti potranno continuare ad accedere al FIS, mentre quelli che occupano fino a 5 dipendenti potranno accedere alla CIGD. I datori agricoli devono ricorrere prioritariamente all’ammortizzatore di settore CISOA con causale “COVID19 CISOA” per i propri lavoratori a tempo indeterminato che ne hanno i requisiti; qualora l’azienda abbia già fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili nell’anno, sarà possibile richiedere la CIGD, che invece è fruibile da subito per coloro che non hanno il requisito d’accesso alla CISOA e hanno i requisiti successivamente indicati. Le aziende che rientrano nel campo di applicazione della CIGS e che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere ai sensi dell’articolo 20 del DL 18/2020 alle integrazioni salariali ordinarie di cui all’articolo 19 del DL 18/2020, possono richiedere la cassa integrazione in deroga. I datori di lavoro che hanno unità operative coinvolte in 5 o più regioni devono avanzare domanda al Ministero del lavoro e non alle singole regioni. Lavoratori beneficiari di CIGD: Accedono all’ammortizzatore i lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoranti a domicilio, che risultino in forza alla data del 23.02.2020 presso l’unità produttiva che fa richiesta di CIGD. Non è richiesta l’anzianità minima di 90 giornate ma è sufficiente essere stati assunti alla data del 23 Febbraio 2020 o precedente. Nel caso dei lavoratori a termine di qualunque settore, qualora la scadenza contrattuale sia antecedente il termine della domanda, l’ammortizzatore termina al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In caso in cui il datore di lavoro sia una società cooperativa possono accedere i soci lavoratori con contratto di lavoro subordinato. Per l’accesso alla cassa integrazione in deroga non è richiesto il previo utilizzo di ferie e permessi come da circolare INPS n. 47/2020. Fatta salva diversa futura interpretazione da parte del MLPS e di INPS, vista le circolari 47 /2020 e 49/2020 che nulla dicono riguardo all’incompatibilità, non trova applicazione la previsione dell’accordo quadro di cui alla DGR 212/2020 relativamente all’esclusione dal beneficio della cassa integrazione in deroga degli operai agricoli a tempo determinato destinatari del sostegno al reddito previsto all’art. 30 del DL 18/2020 (indennità lavoratori del settore agricolo). Accedono alla CIGD i lavoratori dell’agricoltura a tempo indeterminato o determinato che non hanno accesso ad altri ammortizzatori per tale tipologia di sospensione (v. CISOA-COVID 19), inclusi i lavoratori a tempo determinato con contratto di lavoro aperto (o “nulla osta”) al 23 febbraio 2020, nei limiti delle giornate previste dal contratto di lavoro, rapportate al periodo richiesto o alla conclusione naturale del rapporto di lavoro, se precedente. I lavoratori intermittenti, come specificato dalla Circolare INPS 47/2020 possono accedere così come previsto dalla circolare INPS 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti il periodo richiesto, a parziale modifica di quanto previsto nell’Accordo quadro di cui alla DGR 212/2020 che prevedeva che la media fosse calcolata sulle 9 settimane precedenti. I lavoratori somministrati, solo se non già coperti dal Fondo di solidarietà bilaterale (per il quale vale quanto scritto in precedenza e previsto dalla circolare INPS n. 47/2020) possono accedere se prestano l’opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori ordinari e/o in deroga per i propri dipendenti. Nella istanza stampabile al termine della procedura SARE per le domande contenenti queste 3 tipologie di lavoratori è richiesta la dichiarazione del legale rappresentante. Quale periodo di CIGD è possibile richiedere e come La domanda di CIGD è da intendersi per unità locale/produttiva. Ogni unità locale/produttiva ha a disposizione al massimo 9 settimane di CIGD. Le 9 settimane non sono quindi da intendersi per singolo lavoratore. I periodi richiesti non possono essere antecedenti la data del 23.02.2020 e successivi al 30.06.2020 e avere una durata complessiva massima pari a 9 settimane (corrispondenti a 63 giorni di calendario). Solo nel caso in cui la settimana lavorativa dell’unità locale sia articolata su 7 giornate alle 9 settimane corrisponderanno 63 giorni fruibili di CIGD; nel caso sia articolata su 6 giorni le giornate di CIGD saranno 54 e su 5 saranno 45. Non disponendo dell’informazione sul numero di giorni su cui è articolata la settimana lavorativa nelle singole unità produttive verranno accettate solo domande che prevedono periodi corrispondenti a settimane intere di calendario. Se la necessità di integrazione salariale si riferisce a settimane non consecutive deve essere presentata una domanda per ogni singolo periodo consecutivo. Qualora non si necessitino delle 9 settimane continuative, le settimane residue non richieste nella prima domanda, come previsto nella circolare INPS n. 47, potranno essere oggetto di una successiva domanda. In ogni caso non è consentito richiedere periodi prima del giorno del loro inizio, al fine di evitare “prenotazioni” e le domande verranno autorizzate secondo l’ordine di presentazione, fatta salva la disponibilità di risorse. Pertanto, è possibile effettuare una richiesta per l’intero periodo di 9 settimane consecutive (es. 9 settimane da lunedì 9 marzo a domenica 10 maggio corrispondenti a 63 giorni di calendario) ovvero presentare una seconda domanda qualora con la prima non sia stato richiesto per intero il periodo massimo di 9 settimane per le settimane residue (esempio una prima domanda di 7 settimane da lunedì 16 marzo a domenica 3 maggio e una successiva domanda di 2 settimane da lunedì 11 maggio a domenica 24 maggio). Come chiarito nella circolare INPS n. 47/2020 il periodo di CIG è espresso in settimane. Ogni singola domanda pertanto può prevedere un periodo minimo di una settimana intera di calendario e un massimo di nove. In ogni caso i periodi richiesti essendo in settimane, devono terminare con il giorno della settimana precedente quello con cui il periodo ha avuto inizio. Qualora erroneamente vengano presentate domande che prevedono frazioni di settimane, saranno autorizzate così come pervenute ma ai fini del calcolo dei periodi residui per l’autorizzazione di una eventuale successiva domanda, la settimana parziale precedentemente richiesta verrà considerata come intera, onde evitare di sforare le 9 settimane previste come massimo autorizzabile. Anche un solo giorno in più rispetto ai 7 giorni di calendario comporta l’utilizzo di una settimana aggiuntiva. Quanto sopra in conseguenza della previsione della circolare INPS 47/2020 che il periodo di CIGD è espresso in settimane. Ad esempio: periodo richiesto dal 16.03.2020 al 29.04.2020 che corrisponde a 6 settimane e 3 giorni; ai fini del calcolo del periodo fruito e di quello residuo fruibile con successiva domanda vengono considerate 7 settimane in quanto il montante delle ore autorizzate è quello di 7 settimane. La successiva domanda pertanto potrà essere presentata per massimo 2 settimane (calcolati come 14 giorni di calendario) e non per 2 settimane e 4 giorni (18 giorni di calendario). Essendo riferita all’unità locale/produttiva e non ai lavoratori il datore di lavoro può presentare una sola domanda per unità produttiva per lo stesso periodo; non è possibile per la stessa unità locale/produttiva inserire alcuni lavoratori dipendenti in una domanda e altri lavoratori dipendenti in un’altra domanda, a meno che le domande facciano riferimento a periodo distinti e non coincidenti neppure parzialmente. Se ciò dovesse accadere verrà autorizzata solo la prima domanda. E’ invece possibile inserire in un'unica domanda più unità locali appartenenti allo stesso datore di lavoro; in questo caso il periodo richiesto deve essere obbligatoriamente analogo per tutte le unità locali inserite in domanda. Nella domanda vanno inserite le anagrafiche dei lavoratori per i quali si prevede il ricorso alla CIGD. Per ognuno di essi deve essere inserita la previsione di ore di ricorso alla CIGD riferita all’intero periodo richiesto in domanda, all’interno del campo Totale ore cig. Tale dato deve essere indicato obbligatoriamente per ogni singolo lavoratore in quanto su tale informazione si basa il numero di ore complessivamente autorizzato all’azienda e il relativo costo trasmesso ad INPS. Raccomandando la massima attenzione, qualora ad es. trattasi di sospensione a zero ore per tutto il periodo il numero da indicare e calcolabile come prodotto tra il numero di ore settimanali previste da contratto, indicate anche nella scheda lavoratore (campo ore settimanali lavoratore) e il numero di settimane il periodo richiesto espresso in settimane intere ovvero va indicato un numero inferiore se trattasi di una sospensione non a zero ore. Qualora erroneamente venga fornito un dato superiore al massimo lavorabile – determinato come sopra dal numero di ore settimanali lavoratore per il numero di settimane richieste – la domanda viene decurtata d’ufficio del numero di ore in eccedenza in sede di autorizzazione. La presentazione delle domande ad ARPAL Umbria avviene in via telematica per il tramite del sistema SARe all’indirizzo https://www.arpalumbria.it/servizi-online/servizi-online-imprese/accesso-sare anche per il tramite dei soggetti abilitati all’invio delle comunicazioni obbligatorie compilando tutti i campi obbligatori con le informazioni richieste, coì come illustrato nell’apposita guida all’utilizzo del SARe. Alla richiesta SARe è obbligatorio allegare in formato pdf: - l’istanza, stampata dal sistema SARe debitamente firmata dal legale rappresentante o suo delegato, in regola con la vigente normativa in materia di bollo , comprensiva di copia del documento di identità dello stesso (se trattasi di delegato: copia della delega e del documento del delegante e del delegato) e scannerizzata in formato pdf, contenete informazioni sull’unità locale/operativa coinvolta, al numero di dipendenti ivi occupato e il numero di dipendenti inseriti in domanda, il periodo richiesto, oltre a dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. in merito all’impossibilità di fruire di altri ammortizzatori, sull’eventuale accordo sindacale e apposite dichiarazioni se tra i lavoratori figurano lavoratori a tempo determinato dell’agricoltura, somministrati o lavoratori intermittenti; - nel caso il datore di lavoro occupi nel complesso più di 5 dipendenti (a prescindere dal numero occupati nell’unità locale richiedente), l’accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale utilizzando i modelli resi disponibili nel sito di ARPAL Umbria, (https://www.arpalumbria.it/richiesta-cassa-integrazione-in-deroga) – o in alternativa altri predisposti a livello nazionale - nei quali viene indicata la causale prevista dal DL 18/2020 “in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,il numero dei lavoratori coinvolti . Detto verbale, debitamente sottoscritto dal datore di lavoro, può essere condiviso con OOSS oltre che in sede di esame congiunto anche per via telematica (ad es. allegando al verbale lo scambio di mail da cui risulti la condivisione); l’esame congiunto si considera favorevolmente espletato se entro 3 giorni non sarà pervenuta al datore di lavoro risposta da parte delle OOSS territoriali, dando conto sul verbale stesso di tale “silenzio assenso” e allegando prova dell’invio dello stesso alle OOSS. Sarà possibile presentare le domande dalle ore 15 del 1 aprile 2020 come riportato su https://www.arpalumbria.it/richiesta-cassa-integrazione-in-deroga. Le domande di CIGD trasmesse, con qualsiasi modalità, in data antecedente alla data di cui sopra non verranno prese in considerazione così come quelle presentate successivamente al 30 giugno 2020. L’INVIO DELLA DOMANDA VIENE ASSOLTO CON LA SOLA TRASMISSIONE A MEZZO IL SISTEMA “SARe” CHE CONSENTE SIA DI INVIARE IL FLUSSO TELEMATICO SIA DI INSERIRE QUALI ALLEGATI IN FORMATO PDF DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. NON DOVRA’ ESSERE INVIATA NESSUNA PEC. Autorizzazione delle domande Le richieste complete saranno autorizzate da ARPAL Umbria secondo l’ordine SARe, identificato dalla data e dal codice attribuito dal sistema SARe che ne determina l’ordinamento nel gestionale dedicato. L’autorizzazione avviene nei limiti di capienza delle risorse assegnate. Il DL 18/2020 prevede che al raggiungimento del limite di spesa, anche in via prospettica, le Regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori. L’istruttoria delle domande comprende il controllo della presenza e della corretta compilazione dell’accordo sindacale se previsto (sopra a 5 dipendenti) e dell’istanza allegata alla domanda SARe. Qualora l’istruttoria ravvisi delle inesattezze e la necessità di integrazioni, esse sono operate mediante l’invio di una nuova domanda. Le domande presentante con informazioni incomplete o errate non saranno infatti autorizzate; il datore di lavoro potrà presentare una nuova domanda che verrà istruita secondo il criterio cronologico di presentazione. Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Politiche integrate del lavoro di ARPAL Umbria. Il calcolo della stima dell’impegnato verrà effettuato moltiplicando le ore autorizzate per il costo medio di un’ora di CIGD, così come riportato nella circolare INPS 47/2020, pari a 8,10 euro. Le richieste autorizzate vengono inviate ad INPS in via telematica entro 48 ore dal provvedimento di autorizzazione assunto a completamento della fase istruttoria riportante il numero di decreto convenzionale “33193” individuato dalla nota INPS 1287/2020 o altro numero successivamente indicato. ARPAL Umbria pubblicherà sul proprio sito istituzionale tutti i provvedimenti di autorizzazione contenenti la ragione sociale delle imprese beneficiarie, il comune dell’unità produttiva, il numero dei lavoratori, il periodo autorizzato, e le relative ore. TALE PUBBLICAZIONE SOSTITUIRÀ A TUTTI GLI EFFETTI LA NOTIFICA DELL’AVVENUTA AUTORIZZAZIONE. Adempimenti successivi da parte dei richiedenti Il trattamento può essere concesso esclusivamente con modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, applicando la disciplina di cui all’art 44, comma 6-ter del D.lgs n. 148/2015. Una volta autorizzata la domanda da parte di ARPAL Umbria, e ricevuto da INPS tramite cassetto o pec l’autorizzazione i datori di lavoro hanno l’obbligo di inviare all’INPS i modelli SR41 per la liquidazione ai lavoratori dei trattamenti di CIGD nei termini previsti dalla normativa nazionale (art. 44 c. 6 ter del Dlgs n. 148/2015 e smi). L’errata dichiarazione dei requisiti, quali ad esempio l’impossibilità di accedere ad altri ammortizzatori, riscontrate a seguito di verifiche INPS, intervenute successivamente alla autorizzazione, comporterà l’automatico annullamento del provvedimento regionale e la conseguente ripetizione dell’indebito da parte dell’INPS. Ai fini del monitoraggio delle risorse è necessario provvedere mediante il sistema SARe, entro il 25esimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, alla rendicontazione del numero delle giornate in cui è stata utilizzata la CIGD nell’unità locale e il numero delle ore fruite dai singoli lavoratori previsti nella domanda e coincidenti con l’ammontare complessivamente richiesto ad INPS con il modello SR41. La comunicazione dell’utilizzo mensile dovrà essere sempre fornita anche se pari a zero. L’assenza di detta comunicazione potrà comportare la non autorizzazione di ulteriori domande nell’ipotesi in cui la normativa nazionale preveda periodi aggiuntivi rispetto quanto disciplinato all’art. 22 del DL 18/2020 o nel caso in cui si sia scelto di non richiedere il periodo di 9 settimane con un’unica domanda volendo fruirne in maniera non continuativa. Le regioni non possono, infatti, emettere provvedimenti concessori una volta raggiunto il tetto massimo delle risorse assegnate anche in via prospettica. Al fine di evitare tale blocco è necessario avere contezza dell’effettiva fruizione fatta dalle imprese dei periodi autorizzati e che le stesse inviino ad INPS i modelli di richiesta di pagamento SR41 nel più breve possibile. Una volta raggiunto il tetto massimo autorizzabile in via prospettica sarà possibile liberare risorse solo una volta pervenuti gli SR41 relativi alla domanda che pertanto non potrà produrre ulteriori effetti finanziari, sostituendo la spesa effettiva alla spesa stimata a preventivo al momento dell’autorizzazione.
La Giunta Comunale di Città di Castello, con deliberazione n°45 del 27 marzo 2020 , considerata la straordinaria necessità ed urgenza di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale e della comunità amministrata, ha disposto per tutti i tributi locali (ICI,IMU, TASI, TARI, ICP) e per il COSAP di sospendere i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31maggio 2020 e relativi:
al pagamento, senza sanzioni entro i sessanta giorni dalla notifica, degli Avvisi Tari (c.d. solleciti) relativi ad anni precedenti al 2020 notificati a seguito del mancato pagamento del relativo invito trasmesso per posta ordinaria;
al pagamento delle rate relative a dilazioni regolarmente autorizzate dall’ente o dai suoi concessionari di avvisi di accertamento definitivi o atti di accertamento con adesione;
al pagamento delle rate relative a dilazioni regolarmente autorizzate di ingiunzioni di pagamento;
al pagamento delle rate relative a dilazioni, ove consentite da legge o regolamento, per versamenti ordinari.
I versamenti oggetto di sospensione potranno essere effettuati regolarmente, anche in unica soluzione, entro il 30 giugno 2020.
Resta ferma la possibilità per i contribuenti di versare volontariamente alle scadenze originarie, anche se sono oggetto di sospensione.
Con l’occasione si precisa, altresì, che per espressa disposizione di legge, per gli avvisi di accertamento con termine di pagamento ed impugnazione ancora aperti, è prevista la sospensione dei termini di impugnazione e quindi di pagamento dal 9 marzo al 15 aprile.
NUOVO MODULO PER L'AUTOCERTIFICAZIONE
EMERGENZA CORONAVIRUS. PRECISAZIONE SU PROTEZIONE OBBLIGATORIA NEI SUPERMERCATI
Protezioni per andare al supermercato e nei servizi essenziali: nella giornata di ieri, giovedì 26 marzo 2020, è entrata in vigore un’ordinanza del comune di Città di Castello ( disponibile sull'Home Page del comune di Città di Castello, pagina Info COVID 19, in cui si prescrive che ogni negozio, impresa, esercizio, ufficio (pubblico o privato) che eroghi servizi al pubblico o che venga in contatto con soggetti esterni debba operare solo con personale dotato di idonee protezioni per bocca e naso; nello stesso atto si aggiunge che il contatto diretto con tali uffici o negozi è consentito solo a coloro che indossano una protezione stabile per bocca e naso e gli utenti che accedano a tali attività devono apportare ogni opportuna cautela dotandosi di idonee protezioni per bocca e naso. L’indicazione è di proteggersi e proteggere gli altri dal contagio attraverso precauzioni che coprono naso e bocca, veicoli principali di una possibile diffusione. E’ preferibile attraverso mascherine ma l’adozione di soluzioni diverse (sciarpe, foulard etc.) non costituisce infrazione dell’ordinanza. L’obiettivo, precisa il Comune, è il contenimento del Emergenza Coronavirus in linea con i decreti del Governo.
COMUNILINEA/2020/27/MZ/92/SSC
NUMERO UNICO COMUNE 075 9002686
IBAN DONAZIONI: IBAN IT34H0103021600 000002672133
Nella causale specificare "per l'ospedale di Città di Castello" o "per i buoni spesa".
PENSIONI: TUTTE LE APERTURE DEGLI UFFICI POSTALI DI CITTA’ DI CASTELLO
In vista della scadenza delle pensioni e su sollecitazione del sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta, Poste Italiane ha comunicato ufficialmente le aperture degli uffici. In primo luogo bisogna ricordare che le pensioni del mese di aprile per i pensionati, titolari di un Conto BancoPosta, di un Libretto di Risparmio o di una Postepay Evolution, saranno accreditate in anticipo il 26 marzo. Se si possiede una carta Postamat, una Carta Libretto o una Postepay Evolution, è possibile prelevare in contanti da oltre 7000 Postamat, senza recarti allo sportello. Se, invece, si vuole ritirare in contanti la pensione, nell’ufficio di Città di Castello in via Gramsci ed a Cerbara si dovrà seguire lo scaglionamento per lettera del cognome. In particolare per l’Ufficio di via Gramsci, aperto mattina e pomeriggio tranne il sabato fino al 1 aprile: giovedì 26 Marzo dalla A alla B, venerdì 27 Marzo dalla C alla D, sabato mattina 28 Marzo dalla E alla K; lunedì 30 Marzo dalla L alla O; martedì 31 Marzo dalla P alla R; mercoledì 1 Aprile dalla S alla Z. L’ufficio di Cerbara aperto solo la mattina seguirà le stesse modalità e cioè giovedì 26 Marzo dalla A alla B, venerdì 27 Marzo dalla C alla D, sabato mattina 28 Marzo dalla E alla K; lunedì 30 Marzo dalla L alla O; martedì 31 Marzo dalla P alla R; mercoledì 1 Aprile dalla S alla Z. Inoltre per la consegna delle pensioni sono previste aperture straordinarie: venerdì 27 Marzo dell’Ufficio l’Ufficio postale di San Leo Bastia sarà aperto la mattina 8,15 - 13,35; Sabato 28 Marzo sarà aperto l’Ufficio postale di Morra, 8,15-13,35.
Testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020
Testo del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2020 "Cura Italia"
NUOVO MODULO DELL'AUTOCERTIFICAZIONE
Integrazione sul divieto assoluto di mobilità per i soggetti in quarantena o affetti da "COVID-19"
I DATI AGGIORNATI DELLA REGIONE UMBRIA
coronavirus: da oggi dati aggiornati consultabili su portale istituzionale
(aun) – Perugia, 16 mar. 020 – Si informano le redazioni che da oggi i dati aggiornati relativi alla diffusione in ambito regionale di soggetti positivi a COVID-19 saranno visualizzabili anche sulla pagina dedicata del portale istituzionale, con relative infografiche, a partire dalle ore 11.
Leggi il testo del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020
Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ribadisce le misure già assunte ed in particolare
1- "evitare ogni spostamento delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale", salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità (necessità familiari come assistenza ad anziani o spesa), salute.Evitando spostamenti è consentito stare all'aperto per attività fisica o connessa ad esigenze di animali domestici insieme alle persone con cui si divide il domicilio ma mai in gruppo. In ogni caso è consigliato avere con sè il modulo di autocertificazione. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. LEGGI LE FAQ DEL MINISTERO DELL INTERNO POSSO MUOVERMI.
2- DIVIETO DI AFFOLLAMENTO E DI ASSEMBRAMENTO
3- ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali,contattando il proprio medico curante.
4- divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione od dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.
Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da Servizi per la persona, Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, Attività delle lavanderie industriali, Altre lavanderie, tintorie, Servizi di pompe funebri e attività connesse.
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. E’ raccomandato anche in questo caso il ricorso al lavoro agile anche in deroga agli accordi aziendali.
E’ lasciata alle singole Regioni la decisione sul trasporto pubblico locale finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
Le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza. Alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che sia attuato il massimo utilizzo di lavoro agile; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni. Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
LA DURATA DELLE MISURE DEL DPCM 11 MARZO 2020 E' FINO AL 25 MARZO 2020
In linea con le misure del DPCM del 10 Marzo 2020, l'erogazione di alcuni servizi del Comune di Città di Castello è stata rimodulata per garantire il rispetto delle prescrizioni a contrasto dell'emergenza Covi-d 2019.
Si invita a ricorrere al telefono o alla posta elettronica per avvalersi o contattare i servizi del comune lo Sportello del cittadino
Qualora fosse necessario depositare documenti, non trasmissibili elettronicamente, è necessario concordare con gli uffici interessati un appuntamento. I recapiti sono pubblicati sul sito dell'Amministrazione Trasparente
ANAGRAFE - STATO CIVILE: è possibile richiedere per posta elettronica la produzione di certificati. Ecco la modulistica da usare
Il GIUDICE DI PACE fino al 22 marzo 2020 rimane aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 10.00; per le asseverazioni il mercoledì dalle 9.00 alle 10.00. Chiuso il sabato.
FAQ sulle misure adottate dal Governo per le persone con disabilità