Il Comune di Città di Castello intende procedere all’aggiornamento dell’ Elenco di Avvocati singoli
o associati, iscritti all’Albo degli Avvocati, cui conferire incarichi professionali di assistenza e patroci
legale del Comune innanzi agli Organi di Giurisdizione di ogni ordine e grado, articolato nei seguenti rami
del diritto:
A) amministrativo;
B) civile;
C) penale;
D) tributario.
Per coloro che intendono iscriversi nella sezione dell’Elenco dedicata alla materia tributaria è richiesto il
possesso di titolo di studio che abiliti all’assistenza tecnica avanti alle Commissioni Tributarie.
Il soggetto che intende ottenere l’iscrizione all’Elenco Avvocati deve inviare la domanda da una
casella di posta elettronica certificata (PEC), riconducibile univocamente al medesimo, contenente
la seguente documentazione:
1) autocertificazione con le modalità di cui al DPR 445/2000 in ordine al possesso dei requisiti
richiesti al successivo art.1. In caso di professionisti/studi associati la domanda deve essere prodotta e
sottoscritta da ciascun professionista associato;
2) dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dal Comune, indicando il/i ramo/i di
specializzazione;
3) curriculum vitae in formato europeo, contenente i dati generali del professionista, da cui si rilevino i
requisiti di cui al successivo articolo 1 professionista e contenente specifica autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
La domanda deve essere inviata all’indirizzo PEC del Comune:
comune.cittadicastello@postacert.umbria.it entro e non oltre le ore 12,00 del
30/09/2017.
ART. 1 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione e per tutta la durata dell’incarico. Sono i seguenti:
1) essere in possesso di diploma di Laurea in Giurisprudenza. Per coloro che intendono iscriversi nella
sezione dell’Elenco dedicata alla materia tributaria è consentita l’iscrizione a coloro che sono in
possesso di titolo di studio che abiliti all’assistenza tecnica avanti alle Commissioni Tributarie;
2) essere iscritto all’Albo degli Avvocati da almeno due anni (in caso di studi associati detto requisito
deve essere posseduto dal capogruppo e dal professionista che rende la prestazione) e detta anzianità di
iscrizione al relativo Albo è richiesta anche per coloro che sono in possesso di titolo di studio che abiliti
all’assistenza tecnica avanti alle Commissioni Tributarie ;
3) avere maturato adeguata esperienza professionale nella materia oggetto della specifica sezione per la
quale si chiede l’iscrizione;
4) l’assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
5) non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con il Comune, in particolare non aver in corso alcun
contenzioso contro il Comune di Città di Castello;
6) impegnarsi a determinare la parcella professionale con riferimento al disposto dell’art.13 della
Legge 31/12/2012, n.247 - Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense ;
7) impegnarsi a rimettere tempestivamente al Comune copia di ogni atto prodotto in giudizio, fornendo,
senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti sia orali, circa la migliore condotta giudiziale e/o
stragiudiziale da tenere da parte dell’Ente;
8) impegnarsi a non accettare incarichi da terzi , pubblici o privati, contro il Comune per tutta la durata
del rapporto instaurato;
9) dichiarare la inesistenza di conflitto di interessi in ordine all’incarico affidato, nel rispetto dei
disposti del Codice Deontologico Forense;
10) riconoscere e accettare che detta iscrizione determinerà l’obbligo di adesione espressa al vigente
Disciplinare per l’affidamento degli incarichi legali con il quale il Comune ha provveduto a determinare
i criteri per il conferimento degli incarichi di: patrocinio legale, assistenza legale e rappresentanza in
giudizio del Comune;
11) essere in possesso di una specifica polizza assicurativa per responsabilità professionale.
ART. 2 – VALIDITA’ DELL’ELENCO
L’Elenco degli Avvocati formato presso questo Comune, suddiviso nelle varie sezioni, sarà sottoposto ad aggiornamento annuale, con l’inserimento delle nuove istanze di ammissione fatte pervenire all’indirizzo PEC del Comune: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it Sarà cura dei
professionisti già iscritti inviare un nuovo curriculum a scadenza annuale, in mancanza, in sede di
revisione dell’Elenco, si continuerà a valutarlo sulla base del curriculum già acquisito agli atti.
ART. 3 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di iscrizione nell’Elenco degli Avvocati del Comune di Castello dovrà essere redatta
secondo il modello allegato al presente avviso, Modello “A”, e inviata all’indirizzo PEC del
Comune: comune.cittadicastello@postacert.umbria.it Ciascun professionista, singolo o
associato, non potrà richiedere l’iscrizione in più di due sezioni dell’Elenco.
Alla domanda devono essere allegati copia di un documento di identità del sottoscrittore e curriculum
vitae formativo e professionale in formato europeo datato e sottoscritto, contenente i dati generali del
professionista e contenente specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs.
n. 196/2003 e s.m.i..
La domanda dovrà riportare il mittente e la dicitura: “Contiene istanza di iscrizione all’Elenco di
Avvocati per l’affidamento dei servizi di patrocinio legale del Comune di Città di Castello ”, e dovrà
essere indirizzato a:
Comune di Città di Castello
Piazza Venanzio Gabriotti , 1
06012 Città di Castello (PG).
Il recapito dovrà essere effettuato tramite PEC -posta elettronica certificata all’indirizzo:
comune.cittadicastello@postacert.umbria.it.
La domanda di ammissione si considera recapitata in tempo utile se perviene entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 30/09/2017. Il Comune di Città di Castello non assume alcuna responsabilità
per l’eventuale smarrimento delle domande o disguidi non imputabili a colpa dell’Ente medesimo.
Le istanze che perverranno dopo il predetto termine, saranno esaminate in occasione dell’aggiornamento
annuale dell’Elenco comunale.
ART. 4 - MODALITA’ DI FORMAZIONE DELL’ELENCO DEGLI AVVOCATI
Il Dirigente Responsabile del Servizio Legale, avvalendosi di apposita Commissione, a seguito della
verifica dei requisiti richiesti per l’iscrizione, procede alla formazione dell’Elenco in ordine
alfabetico, suddiviso per sezioni. Una volta formato, l’elenco dei professionisti verrà pubblicato sul
sito dell’Amministrazione comunale nella sezione Bandi e resterà pubblicato nel medesimo sito
internet del Comune, nella apposita sezione “Trasparenza”.
ART. 5 UTILIZZO DELL’ELENCO
Con la predisposizione dell’Elenco il Comune non è in alcun modo vincolato a procedere ad affidamenti
di incarichi o servizi. L’inserimento nell’Elenco non comporta alcun obbligo specifico da parte del
Comune, né l’attribuzione di alcun diritto al professionista in ordine all’eventuale conferimento. La
formazione dell’Elenco è finalizzata all’individuazione, a seguito di procedura ispirata al principio di
trasparenza, di soggetti qualificati ai quali affidare incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio
dell’Ente. I professionisti verranno individuati con Determinazione del Dirigente Responsabile del Servizio
Legale seguendo il principio della rotazione attingendo nella relativa sezione di riferimento
dell’Elenco Avvocati. La rotazione viene attuata mediante sorteggio effettuato automaticamente
grazie all’utilizzo di specifica piattaforma informatica e rimarrà interamente tracciato.
I criteri per la selezione sono i seguenti:
_ sezione di iscrizione: amministrativo, civile, penale, tributario;
_ assenza di impedimenti e/o incompatibilità rispetto all’incarico da conferire;
_ comparazione di almeno 5 preventivi richiesti a rotazione agli iscritti alla medesima sezione
dell’Elenco al fine di permettere al Comune di valutare l’offerta più vantaggiosa sia dal
punto di vista economico che professionale;
_ foro di competenza della causa affidata.
Resta salva, in caso di procedimenti di particolare complessità o di connessione con precedente
incarico, la facoltà del Comune di nominare il proprio Legale attingendo direttamente al predetto
Elenco Avvocati solo sulla base del curriculum presentato o nominandolo al di fuori dell’Elenco
stesso laddove si renda necessario o manifestamente opportuno. Detta facoltà è esercitata dal
Dirigente su motivata proposta del Servizio Legale.
I criteri che vengono utilizzati per la scelta discrezionale del Difensore del Comune sono i seguenti:
_ casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso
oggetto;
_ specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
_ casi di particolare ed evidente urgenza e casi di costituzioni in giudizio impellenti.
Detta facoltà resta salva anche nel caso in cui il Comune attivi convenzioni con altri Enti provvisti
di Avvocatura ovvero in caso di operatività della tutela legale dell’Ente in virtù di polizza
assicurativa.
ART. 6 – PUBBLICITA’
Il presente avviso e l’allegato “A” vengono pubblicati all'Albo Pretorio on line del Comune, sul sito
web del Comune www. cdcnet.net/ - Sezione bandi e gare per un periodo di 30 giorni;
ART.7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa PAOLA CECI , Responsabile del Servizio Legale. Per
informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Legale (Tel. 075/8529331 – e-mail:
legale@cittadicastello.gov.it oppure paola.ceci@cittadicastello.gov.it).
ART.8 – TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati forniti dai professionisti
saranno trattati per le finalità connesse alla presente procedura e per gli eventuali e successivi
affidamenti. Il trattamento avviene manualmente e con strumenti informatici. I dati personali del
professionista avranno una diffusione pubblica nel caso di inserimento nell’Elenco, il quale sarà
pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Città di Castello. Il professionista potrà esercitare
in qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o trattati in modo diverso da
quanto previsto dalla legge o dal regolamento che disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti
o con quanto indicato nella presente informativa.
ART.9 - FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il
Foro di Perugia.
Avviso pubblicato su albo pretorio al link https://goo.gl/gZwYpc